IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13 novembre 1992,
 osserva quanto segue in
                      F A T T O  E  D I R I T T O
    Con  ricorso  dell'8  ottobre  1991 diretto al pretore di Parma in
 funzione di giudice del lavoro, la sig.ra Camilla Marilena  conveniva
 in giudizio l'I.N.P.S. per sentire riconoscere il diritto al riscatto
 del  triennio  di  studi  corrispondente alla durata legale del corso
 seguto presso la scuola di servizio sociale annessa alla facolta'  di
 giurisprudenza  dell'Universita'  degli studi di Parma (anni 1971-72;
 1972-73; 1973-74).
    Esponeva la ricorrente  che  aveva  presentato  appostita  domanda
 all'I.N.P.S.  e  che  l'istituto  l'aveva  respinta sostenendo che il
 corso di studi di che trattasi non avrebbe dato luogo al conferimento
 della laurea e che, pertanto, non poteva essere ammessa  al  riscatto
 richiesto.
    Dopo  la  notifica  del  ricorso  e  del  decreto,  l'I.N.P.S.  si
 costituiva in giudizio, eccependo che l'art.  2-novies  del  decreto-
 legge  2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n.
 114, come prima di esso, l'art.  50  della  legge  n.  153/1969,  non
 prevede  la facolta' di riscattare periodi corrispondenti alla durata
 legale degli  studi  per  il  conseguimento  del  diploma  abilitante
 all'esercizio della professione di assistente sociale.
    La  ricorrente,  a  sua volta, rileva che a seguito della sentenza
 della Corte costituzionale n. 426/1990, si e'  creata  una  manifesta
 disparita'  di  trattamento  fra  il  personale  statale o degli enti
 locali, che gode del riconoscimento dei titoli "equipollenti", mentre
 tale riconoscimento e'  precluso  al  personale  del  parastato,  cui
 appartine  l'I.N.A.I.L.  del  quale  essa  ricorrente  e' attualmente
 dipendente  di  ruolo  con  la  qualifica  di  "assistente   tecnico"
 (sociale),  per cui e' richiesto, ai fini dell'accesso, il diploma di
 studio in questione.
   Pertanto,    la    ricorrente    ha    sollevato    eccezione    di
 incostituzionalita'  del  citato art. 2-novies del d.l. n. 30/1974 e
 relativa legge di conversione n. 114/1974.
    Ritiene il giudicante che la sollevata questione  di  legittimita'
 costituzionale  non  e'  manifestamente  infondata  ed  e' certamente
 rilevante ai fini della decisione della causa.
    Invero, l'art. 2-novies del decreto-legge 2  marzo  1974,  n.  30,
 convertito,  con  modificazioni,  nella legge 16 aprile 1974, n. 114,
 stabilisce che "il periodo di corso legale di laurea e'  riscattabile
 ..".  Tale  disposizione  letteralmente  interpretata, non prevede la
 facolta' di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata
 legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini  speciali,
 come  il  diploma  di assistente sociale, quando questo sia richiesto
 quale condizione necessaria per l'ammissione all'impiego.
    Tale diploma nel caso di specie e' richiesto per  l'ammissione  al
 ruolo  di  assistente  sociale  presso  l'I.N.A.I.L., ente riordinato
 dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 16).
    La Corte costituzionale, in  un  caso  analogo,  con  sentenza  n.
 426/1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69,
 primo  comma,  del  r.d.  3  marzo  1938,  n.  680 (ordinamento della
 C.P.D.E.L.), convertito nella legge 9  gennaio  1939,  n.  41,  nella
 parte  in  cui  non  prevedeva  la  facolta'  di riscattare i periodi
 corrispondenti alla durata legale degli studi  per  il  conseguimento
 del  diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente
 sociale   rilasciato   dalle   scuole   dirette   a   fini   speciali
 universitarie,  quando  il  detto  titolo  sia  stato  utilizzato per
 l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni.  Anche
 nella  specie,  la norma censurata appare illegittima sotto lo stesso
 profilo,  in  quanto,  ex  artt.  3  e  97  della  Costituzione,   e'
 discriminante nei riguardi di coloro che, come la ricorrente, abbiano
 conseguito il diploma per l'esercizio della professione di assistente
 sociale   equipollente  a  quello  di  laurea  per  avere  accesso  a
 corrispondenti  mansioni,  quali  sono   quelle   esercitate   presso
 l'I.N.A.I.L.
    La  discriminazione  appare  piu' evidente ove si consideri che, a
 seguito della sentenza della Corte  costituzionale  n.  426/1990,  la
 preclusione  al  riscatto  e'  stata  eliminata nel pubblico impiego,
 mentre  in  forza  della  norma  impuganta,  continua   a   permanere
 nell'ambito della categoria dei lavoratori del parastato e privati.