IL PRETORE Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13 novembre 1992, osserva quanto segue in F A T T O E D I R I T T O Con ricorso dell'8 ottobre 1991 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, la sig.ra Camilla Marilena conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per sentire riconoscere il diritto al riscatto del triennio di studi corrispondente alla durata legale del corso seguto presso la scuola di servizio sociale annessa alla facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Parma (anni 1971-72; 1972-73; 1973-74). Esponeva la ricorrente che aveva presentato appostita domanda all'I.N.P.S. e che l'istituto l'aveva respinta sostenendo che il corso di studi di che trattasi non avrebbe dato luogo al conferimento della laurea e che, pertanto, non poteva essere ammessa al riscatto richiesto. Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio, eccependo che l'art. 2-novies del decreto- legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, come prima di esso, l'art. 50 della legge n. 153/1969, non prevede la facolta' di riscattare periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale. La ricorrente, a sua volta, rileva che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 426/1990, si e' creata una manifesta disparita' di trattamento fra il personale statale o degli enti locali, che gode del riconoscimento dei titoli "equipollenti", mentre tale riconoscimento e' precluso al personale del parastato, cui appartine l'I.N.A.I.L. del quale essa ricorrente e' attualmente dipendente di ruolo con la qualifica di "assistente tecnico" (sociale), per cui e' richiesto, ai fini dell'accesso, il diploma di studio in questione. Pertanto, la ricorrente ha sollevato eccezione di incostituzionalita' del citato art. 2-novies del d.l. n. 30/1974 e relativa legge di conversione n. 114/1974. Ritiene il giudicante che la sollevata questione di legittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata ed e' certamente rilevante ai fini della decisione della causa. Invero, l'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, stabilisce che "il periodo di corso legale di laurea e' riscattabile ..". Tale disposizione letteralmente interpretata, non prevede la facolta' di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, come il diploma di assistente sociale, quando questo sia richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione all'impiego. Tale diploma nel caso di specie e' richiesto per l'ammissione al ruolo di assistente sociale presso l'I.N.A.I.L., ente riordinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 16). La Corte costituzionale, in un caso analogo, con sentenza n. 426/1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della C.P.D.E.L.), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevedeva la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni. Anche nella specie, la norma censurata appare illegittima sotto lo stesso profilo, in quanto, ex artt. 3 e 97 della Costituzione, e' discriminante nei riguardi di coloro che, come la ricorrente, abbiano conseguito il diploma per l'esercizio della professione di assistente sociale equipollente a quello di laurea per avere accesso a corrispondenti mansioni, quali sono quelle esercitate presso l'I.N.A.I.L. La discriminazione appare piu' evidente ove si consideri che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 426/1990, la preclusione al riscatto e' stata eliminata nel pubblico impiego, mentre in forza della norma impuganta, continua a permanere nell'ambito della categoria dei lavoratori del parastato e privati.